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Tu sei qui: Home Documentazione Fondo risorse decentrate Le decurtazioni Decurtazione per rispetto limite

Decurtazioni per rispetto limite

 

La normativa degli ultimi anni, a partire dal DL 78/2010, ha imposto dei limiti sulle risorse decentrate, prevendendo che non potessero superare gli importi costituiti negli anni precedenti. I vari interventi legislativi successivi hanno modificato negli anni le modalità di applicazione di tali decurtazioni, individuando diverse annualità come limite da massimo da non superare (dapprima l’anno 2010, poi il 2014 e l’anno 2015, infine il 2016).

Questa sezione intende illustrare le diverse modalità di applicazione delle decurtazioni del fondo per il rispetto del limite previste per le diverse annualità. Per tale ragioni, si rinvia alle diverse sotto sezioni da esaminare in base all’annualità di fondo che si vuole costituire:

 

Decurtazioni a partire dal fondo anno 2017 per il rispetto del limite 2016

Decurtazioni fondo anno 2016 - per il rispetto del limite 2015

Decurtazioni fondo anno 2015

Decurtazioni fondi annualità 2011-2014 - per il rispetto del limite 2010

 

 

Decurtazioni da attuare a partire dal fondo anno 2017

 

Il D. Lgs. 75 del 25 maggio 2017, pubblicato in GU in data 7.6.2017 recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165 in attuazione della L. 124/2015 (Riforma Madia)  in  materia  di   riorganizzazione   delle   amministrazioni   pubbliche” ha introdotto ulteriori modifiche alla modalità di costituzione del Fondo delle Risorse decentrate a partire dall’anno 2017.

Infatti, l’art. 23 al comma 2 stabilisce le nuove regole per la costituzione dei fondi delle risorse decentrate prevedendo che “a  decorrere  dal   1°   gennaio   2017,  l'ammontare  complessivo  delle  risorse destinate  annualmente   al  trattamento accessorio del personale, anche di livello  dirigenziale,  non  può  superare il corrispondente importo determinato  per  l'anno  2016.

Lo stesso comma decreta l’abrogazione dell'articolo 1, comma 236, della legge 28  dicembre 2015, n. 208; pertanto viene eliminato l’obbligo di riduzione delle risorse in misura proporzionale alle riduzioni di personale.

Inoltre, sempre l’art. 23 comma 2, nell’ultimo periodo, introduce un ulteriore specificazione. La norma definisce infatti la modalità di costituzione del Fondo per gli Enti che nel 2016 non hanno potuto   destinare    risorse    aggiuntive    alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto  di  stabilità interno del 2015. In questo caso la norma stabilisce che l'ammontare complessivo delle risorse non  può  superare  il  corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura  proporzionale alla riduzione  del  personale  in  servizio  nell'anno  2016.

Per analogia, per gli Enti che hanno costituito regolarmente il fondo 2016, si deve intendere che l’importo  da considerare come tetto da non superare, a decorrere dal 1.1.2017, è costituito dalle risorse 2016 già ridotte della decurtazione collegata alla cessazione del personale  intervenute nello stesso anno.

A partire dal fondo dell'anno 2017, si dovranno quindi applicare le seguenti tipologie di decurtazione:

a)      per rispetto del limite 2016: decurtazioni effettuate per effetto dell’art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017 per il rispetto del tetto del 2016

b)      Decurtazione permanente operate negli anni 2011-2014 ai sensi della Legge n. 147/2013 e operate nel 2016

 

GUIDA OPERATIVA PER LA COMPILAZIONE DEL FONDO:

ANNI 2017 e seguenti

Ai fini dell’utilizzo del programma DA-TExFONDO, ogni ente deve inserire nell’apposita casella, in maniera distinta, il totale delle risorse stabili dell’anno 2016 e il totale delle risorse varabili dell’anno 2016 non soggette a blocco.

Tali importi devono essere COMPRENSIVI delle quote di decurtazione per Decurtazione permanente operate negli anni 2011-2014 ai sensi della Legge n. 147/2013 e decurtazioni operate nel 2016

L'applicativo, infatti, in fase di caricamento e modifica dei dati, nella sezione INFORMAZIONI UTILI PER CALCOLARE LE DECURTAZIONI, richiederà agli utenti di inserire il dato relativo alle due decurtazioni sopra indicate, e procederà in automatico a calcolare l'ammontare del fondo 2016 che costituirà il limite da non superare a partire dal fondo 2017.

L'inserimento di tali dati è necessario per consentire al programma DA-TExFONDO di effettuare un confronto tra il dato del fondo dell’anno (generato in automatico dal programma che somma le quote stanziate per “TOTALE Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità per rispetto limite” e “Totale voci variabili sottoposte”) e i dati inseriti dall’utente relativi al “FONDO STABILE 2016 e “FONDO VARIABILE 2016 SOTTOPOSTO A LIMITE” al netto delle decurtazioni permanenti.

Se le risorse dell’anno di riferimento risultano inferiori o uguali a quelle stanziate per l’anno 2016 non è dovuta nessuna decurtazione (nella casella “Decurtazione dovuta per rispetto limite 2016” risulterà il valore zero).

Se al contrario le risorse stanziate per l’anno di costituzione del fondo risultano superiori alle risorse previste nell’anno 2016, il programma effettuerà automaticamente il calcolo della decurtazione al fine di pareggiare il limite 2016 in base alla quota percentuale inserita nell'utente. Infattti, l'utente dovrà inserire, nella sezione sezione INFORMAZIONI UTILI PER CALCOLARE LE DECURTAZIONI nella pagina "modifica" dell'applicativo, la percentuale di imputazione della decurtazione tra risorse stabili e variabili.

Nella voce "% di decurtazione per rispetto limite 2016 da imputare sulle risorse stabili" e "% di decurtazione per rispetto limite 2016 da imputare sulle risorse variabili" l'utente deve indicare con quali risorse vorrà finanziare l'eventuale decurtazione dovuta per il superamento del limite del 2016. L'utente può decidere ad es. di imputare il 100% della decurtazione sulle risorse stabili e 0% sulle risorse variabili, oppure 50% sulle risorse stabili e variabili e così via.

ALTRA MODALITA' DI CALCOLO

Nel corso del 2018 il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare n. 18 del 22.5.2018 “Il conto annuale 2017 - rilevazione prevista dal titolo V del decreto  legislativo 30 marzo 2001, n.165” ha introdotto importanti novità in merito alla compilazione della Tab. 15 e  in particolare in merito al calcolo delle decurtazioni applicate nell’anno 2016. La Circolare, infatti, chiarisce che nella Tabella 15, a decorrere dai fondi per l’anno 2017 vi è una nuova sezione denominata “decurtazioni”, che dovrà contenere tutte le eventuali decurtazioni operate indifferentemente sulle risorse stabili o variabili, per rispetto dei vari limiti di Legge o di altre normative. Qualora l’Ente decida di applicare la modalità proposta dalla Ragioneria dello Stato e non quella automatica proposta dall’applicativo, questi può procedere in autonomia e seguire le seguenti indicazioni:

  1. Inserire nelle apposite caselle “FONDO STABILE 2016 E FONDO VARIABILE 2016” l’importo del fondo al netto (quindi già ridotto) degli importi  decurtati nell’anno 2016 per cessazioni rispetto al 2015 o per sforamento del fondo 2015. Ad esempio, se l’Ente ha un fondo stabile di € 30.000,00 e variabile pari a € 20.000 (per un fondo totale di € 50,000) e nel 2016 ha dovuto applicare una decurtazione per cessazioni rispetto al 2015 di € 5.000,00, con questa modalità dovrà indicare nelle apposite caselle “FONDO STABILE 2016 E FONDO VARIABILE 2016” un importo complessivo pari a € 45.000,00;
  2. Nelle relative caselle "Decurtazioni PARTE STABILE operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015 E Decurtazioni PARTE VARIABILE operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015" indicare il valore 0 (Zero).  Riprendendo l’esempio sopra illustrato, visto che le decurtazioni pari a € 5.000,00 sono state già ridotte dal fondo, l’importo da inserire è pari a ZERO (per evitare un doppio calcolo delle decurtazioni).

Si precisa che mediante l’utilizzo di questa modalità, il risultato sarà il medesimo rispetto al metodo automatico proposta dall’applicativo, con l’unica differenza che non viene data evidenza della decurtazione applicata nel 2016.

Per maggiori dettagli dei calcoli si rinvia allo schema di costituzione del fondo, nella sezione INFORMAZIONI UTILI PER CALCOLARE LE DECURTAZIONI.

 

Infine, si deve precisare che per poter rispettare il tetto dettato dall'art. 23 c. 2 l'Ente dovrà verificare che il totale complessivo del salario accessorio dell'anno di riferimento, comprensivo del Fondo delle risorse decentrate del personale dipendente, dell’indennità di Posizione e Risultato delle PO (enti con e senza dirigenza) e dell’indennità di Posizione e Risultato dei Dirigenti, non superi l'importo determinato per l'anno 2016.

 

INDICAZIONI OPERATIVE

Per facilitare questo controllo da parte dell'utente, a partire dal nuovo modello del Fondo 2018, è stata creata una nuova sezione denominata “TOTALE SALARIO ACCESSORIO per rispetto tetto art. 23 c. 2 del D.Lgs 75/2017”.

Tale sezione ha la finalità di fornire all’utente una visione d'insieme relativa al rispetto del tetto complessivo del salario accessorio del 2016, comprensivo del Fondo delle risorse decentrate del personale dipendente, dell’indennità di Posizione e Risultato delle PO (enti con e senza dirigenza) e dell’indennità di Posizione e Risultato dei Dirigenti. Per maggiori approfondimenti e rinvii alle delibere delle sezioni della Corte dei Conti si rinvia al prossimo paragrafo "Approfondimenti".

Nella sezione inserita nello schema di costituzione del fondo dell'applicativo, l’utente dovrà riportare i dati del trattamento accessorio riferiti al 2016 e all’anno di costituzione del fondo. Per facilitare l'utente, nella parte finale della tabella dell’applicativo è stato ideato un “alarm” che segnala, una volta inseriti i dati, il rispetto o meno del limite del complesso del salario accessorio dell’anno 2016.

 

APPROFONDIMENTI

 

Risorse soggette al limite: applicazione dell'art. 23 c. 2 del D. Lgs 75/2016, articolo 9, comma 2-bis del DL n. 78/2010 e comma 236 della L. 208/2015 con riferimento alle posizioni organizzative a carico del bilancio

Delibera della Corte dei Conti Sezione Regionale della Puglia n. 163/2022. I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 163/2022, hanno risposto ad un Ente che richideva se era possibile il ricalcolo delle risorse decentrate, limitandosi al solo terzo quesito, ricordando che l’art. 23, c. 2 del d.lgs. 75/2017 prevede che “(…) a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche (…) non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016.”.

Nella deliberazione in commento, si precisa che, per costante giurisprudenza contabile, nella determinazione della consistenza massima dei fondi in esame rientrano, ove non diversamente stabilito dalla legge, tutte le risorse stanziate in bilancio dagli enti e finalizzate al trattamento accessorio del personale, indipendentemente dall’origine delle maggiori risorse a tal fine destinate; il limite all’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio riguarda, infatti, tutti gli oneri accessori del personale e, pertanto, sia le risorse tratte dai fondi per la contrattazione integrativa sia le risorse poste direttamente a carico dei bilanci dei singoli enti (in tal senso, Corte dei conti, Sez. reg. contr. per l’Emilia-Romagna, del. n. 37/2021).

I magistrati contabili della Puglia evidenziano, pertanto che “L’ente, comunque, non potrà procedere al ricalcolo del detto fondo ad libitum, bensì  su  di  esso  graverà  «l’onere  di  comprovare  esattamente  l’errore  di  calcolo  nella determinazione  delle  risorse  stabili  che  ne  abbia  causato  una  errata»  stima  (nelle  due
speculari fattispecie della sottostima o della sovrastima)  del relativo fondo «quale imprescindibile  condizione  proprio  al  fine  di  ripristinare  il  rispetto  del  limite,  come correttamente rideterminato, impresso dal Legislatore del 2017 attraverso il disposto dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 sopra citato, quale strumento di contenimento della spesa in materia di personale» (in tal senso, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 182/2019)".

Delibera della Corte dei Conti Sezione Regionale delle Marche n. 22/2022. In merito alla possibilità di istituire una nuova Posizione Organizzativa con relativo finanziamento, la Corte dei Conti Marche si è espressa in relazione alla possibilità per un ente di istituire una nuova posizione organizzativa, nel rispetto del limite del salario accessorio di cui all’art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/201, evidenziando che si ritiene impregiudicata la possibilità per gli enti locali, nell’esercizio della propria autonomia organizzativa, di istituire una nuova posizione organizzativa o valorizzare una posizione organizzativa mai finanziata, nel rispetto dei limiti finanziari di cui all’art. 23, comma 2 cit. senza ricorrere alle risorse destinate alle nuove assunzioni.

Nel caso di nuove assunzioni, il legislatore, con l’art. 33, comma 2 del decreto legge n. 34 del 2019, al fine di superare la rigidità del vincolo sancito dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 75 del 2017, per la determinazione del trattamento accessorio del personale degli enti locali, il cui tetto era costituito da quello definito nel 2016, ha inteso adeguare il suddetto istituto in maniera flessibile ad un valore medio pro-capite riferito al personale in servizio al 31 dicembre 2018. Ne consegue, nei Comuni in cui il numero dei dipendenti è aumentato rispetto all’anno 2018, la possibilità di incrementare le risorse per il salario accessorio comprese le risorse eventualmente destinate alle posizioni organizzative (al contrario, in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale, non ne è prevista la diminuzione)” (Pareri: Sez. reg. controllo della Lombardia n. 95/2020; sez. contr. Veneto n 104/2020; sez contr. Campania n 97/2020).

Delibera della Corte dei Conti  Sezione Regionale Siciliana n. 22/2022 del 15 febbraio 2022  La sezione Siciliana si è espressa su una richiesta di parere, articolata in due quesiti, concernente l’interpretazione della norma di cui all’art. 23, c. 2, del d.lgs. 75/2017 secondo la quale “a decorrere 7 dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale (…) non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016.”

I magistrati contabili della Sicilia hanno dichiarato ammissibile sotto il profilo oggettivo il solo secondo quesito e hanno rimandato a quanto osservato sulla questione da precedenti deliberazioni della Corte dei Conti, ed in particolare dalla Delibera della Sezione Regionale della Liguria n. 56/2019 che specifica:

Sul piano della contrattazione collettiva, il CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018, stipulato il 21 maggio 2018, ha uniformato il finanziamento delle posizioni organizzative degli Enti Locali privi di dirigenti e di quelli con dirigenza. Infatti (…) prevede, invece, una omogeneizzazione del finanziamento della retribuzione accessoria delle posizioni organizzative per entrambe le tipologie di amministrazioni, atteso che le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti (…) La differente modalità di copertura finanziaria non ha inciso, tuttavia, sul limite di finanza pubblica da osservare ai sensi dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017. Infatti, l’art. 67, comma 7 del nuovo CCNL, sopra menzionato, ha confermato, in modo esplicito, che la quantificazione del Fondo risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all’art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017”.

Secondo i magistrati contabili siciliani, in conclusione, in accordo con quanto espresso di recente da altre pronunce (Corte conti Sezione Puglia, del. n. 6/2022), l’art. 23, c. 2 del d.lgs. 75/2017 pone un limite all’ammontare complessivo delle risorse da destinare al trattamento accessorio del personale in servizio presso pubbliche amministrazioni, senza distinguere fra quelle che trovano la loro fonte di finanziamento nei fondi per la contrattazione integrativa previsti dai vari contratti collettivi nazionali di comparto e quelle finanziate direttamente a carico del bilancio delle amministrazioni

Delibera n. 200/2018 della Corte dei Conti Lombardia: La sezione Lombarda risponde ad un Sindaco che chiede se gli incrementi teorici agli importi delle retribuzioni di posizione, previsti dall’art. 15, comma 2, del nuovo CCNL 21.5.2018 debbano rispettare i limiti dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017. La Sezione risponde che "le risorse destinate a remunerare le indennità, di posizione e risultato, spettanti ai titolari di posizione organizzativa, anche dopo l’aggiornamento dei valori minimi e massimi contenuto nell’art. 15, comma 2, del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, debbano complessivamente osservare, sommate alle risorse confluenti nei fondi per la contrattazione integrativa, di cui all’art. 67 del medesimo CCNL, il limite di finanza pubblica posto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, come, peraltro, precisato dall’art. 67, comma 7, del ridetto CCNL (salve le facoltà di rimodulazione, ad invarianza complessiva di spesa, previste dagli artt. 15, comma 7, e 7, comma 4, lett. u)." A proposito della possibilità di compensare con le risorse del fondo, i giudici contabili evidenziano che il CCNL consente agli enti di rimodulare, all’interno del tetto massimo posto all’ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, le risorse destinabili ai titolari di posizione organizzativa rispetto a quelle spettanti al restante personale, accrescendo le une e diminuendo le altre o viceversa (si rinvia alle deliberazioni di SRC Friuli n. 49/2017/PAR, SRC Piemonte n. 144/2017/PAR, SRC Lombardia n. 145/2016/PAR e n. 54/2018/PAR)

Delibera n. 49/2017 della Corte dei Conti Friuli Venezia Giulia: In seguito alla nuova normativa disposta dal decreto legislativo 75/2017 arriva alla Corte dei conti la prima domanda, da parte di un Comune, sulla possibile destinazione al fondo delle risorse decentrate rese disponibili a seguito di riduzione, e quindi di risparmio, della retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa finanziati a bilancio negli enti privi di dirigenti. Risulta ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza contabile secondo cui le limitazioni previste dalla normativa si intendono riferite al salario accessorio complessivamente inteso, a prescindere se sia o meno allocato all'interno del fondo delle risorse decentrate. La Corte precisa: "Appare evidente come il limite eteronomo riguardi solo la cristallizzazione dell’importo complessivo mentre resta riservata alla valutazione discrezionale dell’ente la decisione sul mantenimento delle risorse per un eventuale nuovo incarico di P.O. (nell’ipotesi che il risparmio derivasse da cessazione del dipendente e non della posizione) laddove necessario o, in alternativa, sull’eventuale destinazione a progetti di produttività o a processi di razionalizzazione dei servizi, tenendo comunque presente che la gestione del Fondo dovrebbe precipuamente rappresentare proprio uno strumento di flessibilità dal quale far derivare una gestione dei costi del personale improntata a conseguire un migliore grado di efficienza. Pertanto, laddove il mantenimento e il conseguente spostamento di risorse non determini una violazione dei limiti di incremento del Fondo così come stabiliti per il 2017 dall’art. 23 secondo comma del D.Lgs n.75/2017, la destinazione delle componenti non vincolate resta devoluta alla valutazione discrezionale dell’Ente che ne disporrà in ragione della situazione organizzativa peculiare tenendo, peraltro, presente la preminenza della valenza di strumento di miglioramento dell’efficienza e della produttività che dovrebbe essere connaturata alla componente accessoria della retribuzione"

Delibera  n. 100/2017 del 6.6.2017 della Corte dei Conti Emilia Romagna: in merito alla richiesta di un Sindaco in qualità di Presidente di un Unione se fosse legittimo aumentare le risorse decentrate (destinate al trattamento accessorio del personale), rispetto a quelle indicate nel 2015, a fronte di una  diminuzione della spesa per remunerare le posizioni organizzative (P.O.), garantendo comunque che la sommatoria delle spese finanziate -  attraverso le  risorse decentrate nonché attraverso le risorse provenienti dal bilancio per le P.O. - non superi la corrispondente somma del 2015, la Corte Emiliana conferma quanto già affermato dalla Sezione delle Autonomie, con Deliberazione n. 8/2011 secondo la quale "il contenimento dei costi del personale dei comuni debba essere praticato, e quindi poi valutato, sotto il profilo sostanziale, cioè sommando alla spesa di personale propria la quota parte di quella sostenuta dall'Unione dei comuni; nel senso, ad es. Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 513/2012 e n. 313/2015". La Corte, inoltre, chiarisce che "il limite previsto dall’art. 1 comma 236 della più volte citata legge n. 208/2015 vada  applicato  all’ammontare complessivo del trattamento accessorio e non alle sue singole componenti, considerato che l’unico vincolo esplicitato dalla legge è dato dall’ammontare complessivo delle risorse destinate per il 2016 al trattamento accessorio, che non può appunto superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 (Sezione  regionale di controllo per il Piemonte, citata delibera n. 135/2016, Sezione  regionale di controllo per la Lombardia n. 205/2016). La Sezione ritiene di poter condividere i principi richiamati e considera necessario sottolineare, conclusivamente, come i delineati profili applicativi dell’art.32 del TUEL riguardanti le Unioni -  con particolare riguardo alla valorizzazione sostanziale degli stessi – impongano, a regime, che alla vigenza “aritmetica” dei vincoli di legge esaminati si accompagni il rigoroso adempimento delle previste misure, tali da assicurare a tali enti  progressivi risparmi di spesa proprio in materia di personale". Infine, la Corte chiarisce che gli stessi obblighi sono confermati anche per il 2017 in vigenza del D. Lgs 75/2017 al tempo in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Delibera n. 112/2016 della Corte dei Conti Puglia: Un Sindaco ha chiesto se le risorse del bilancio che gli enti senza dirigenza destinano al finanziamento del trattamento accessorio degli incaricati di posizione organizzativa rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, comma 236, della legge di stabilità 2016.

Con questa delibera pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’8 giugno 2016, i magistrati contabili della Puglia hanno evidenziato che l’articolo 1, comma 236, della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) prevede che, a decorrere dal 2016, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Tale norma si riferisce a tutte le risorse funzionalmente destinate ad offrire copertura agli oneri accessori del personale, senza alcuna considerazione per l’origine o la provenienza delle risorse se non sotto il profilo della presenza di un vincolo di destinazione giuridicamente rilevante.

Di conseguenza, l’applicazione delle disposizioni di contenimento del trattamento accessorio prescinde dalla circostanza che la voce di detto trattamento sia finanziato dal fondo per la contrattazione decentrata

Delibera n. 26/2014 della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie: “Le risorse del bilancio che i Comuni di minore dimensione demografica destinano, ai sensi dell’art. 11 del CCNL 31 marzo 1999, al finanziamento del trattamento accessorio degli incaricati di posizioni organizzative in strutture prive di qualifiche dirigenziali, rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 9, comma 2-bis, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, in l. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni”.

Deve dunque concludersi che il riferimento indistinto “all’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale”, obbliga le Amministrazioni che devono applicare il tetto di spesa ad individuare le specifiche modalità di finanziamento del trattamento accessorio nell’ambito del proprio comparto ordinamentale, che per gli enti locali prevede l’utilizzo delle risorse accantonate nell’apposito fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, di cui all’art. 15 del CCNL 1° aprile 1999, qualora l’ente sia dotato di dirigenza, mentre per i Comuni privi di dirigenza, per i quali è concessa ai Sindaci la facoltà di finanziare la retribuzione accessoria degli incaricati di posizioni organizzative con le risorse del proprio bilancio anziché con quelle del fondo delle risorse decentrate, le modalità di finanziamento possono essere duplici.

 

Parere MEF- Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato del 10.8.2015 reso al Comune di Caponago -
"Sul punto, deve preliminarmente rilevarsi che la posizione della Corte dei Conti - pienamente condivisibile - detta una chiave di lettura sistematica del citato articolo 9, comma 2 bis, e non si pone in antitesi con l’interpretazione della norma offerta da questa Ragioneria.

Tale principio di indirizzo discende direttamente dal disposto normativo laddove - nel definirne l’ambito di applicazione - fa riferimento all’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale. La norma si inserisce infatti in un quadro complessivo di misure finalizzate al contenimento della spesa di personale già illustrate da questa Ragioneria con la propria circolare n. 12/2011.

Ne deriva che l’applicazione dell’articolo 9, comma 2-bis del decreto legge n. 78/2010 deve quindi riguardare tanto le risorse del fondo per la contrattazione integrativa quanto le risorse che - nella peculiare fattispecie prevista dal CCNL per i comuni privi di posizioni dirigenziali - sono a carico del bilancio: la delibera n. 26/2014 della Corte dei Conti intende infatti porre un limite anche a quelle risorse che, facendo capo al bilancio, potrebbero generare, ove non sottoposte a limitazioni, ingiustificati effetti onerosi per gli enti di minore dimensione, attraverso l’incremento degli incarichi di posizione organizzativa e/o del loro relativo valore."

La medesima delibera, tuttavia, non appare prescrivere che le risorse del fondo siano da “sommare” a quelle iscritte in bilancio per remunerare la retribuzione accessoria delle posizioni organizzative, determinando un unico “monte-risorse” da sottoporre a riduzione.
Viceversa, appare corretto considerare distintamente la sezione riferita al fondo e la sezione riferita alle posizioni organizzative (a carico del bilancio dell’ente).

Corte dei Conti Lombardia del. n. 356 del 11.12.2018 in risposta ad un questito in cui si chiede se, sulla base del sistema normativo che nel tempo si è venuto a costituire in materia di contenimento della spesa per il trattamento accessorio del personale e degli straordinari, il “Fondo per lo straordinario” e il “Fondo risorse decentrate”, ai fini del rispetto delle disposizioni dell’art.23, comma 2 del decreto legislativo 25.07.2017, n.75 devono essere considerati come un solo aggregato denominabile “risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale” costituito dalla somma delle risorse ognuno di esse pertinenti e se entrambi sono soggetti ai limiti previsti dall’art.23 comma2 del decreto legislativo 25.07.2017 n.75.

Sezione regionale di controllo per la Lombardia Deliberazione 195/2024/PAR Impiego Pubblico – Funzioni Locali – Salario accessorio - Limite ex art. 23, co. 2, del d.lgs. 75/2017 Nel merito un comune chiede di sapere se il “tetto” al salario accessorio posto dall’art. 23, co. 2, del d. lgs. n. 75/2017 costituisca un limite complessivo unico, comprendente il fondo incentivante dipendenti, il fondo salario accessorio Segretario comunale e il fondo posizioni organizzative; ovvero se ciascuno dei fondi menzionati soggiaccia ad uno specifico limite, così che l’unica possibilità di incremento del fondo posizioni organizzative esistenti nei comuni privi di dirigenza fosse quella derivante dall’applicazione della deroga introdotta dall’art. 11-bis, co. 2, del D.L. n. 135/2018. Le Sezioni Riunite, in sede di certificazione del CCNL 2016-2018 (SS. RR. in sede di controllo n. 6/SSRRCO/CCN/18) hanno evidenziato come il fondo incentivante e le risorse per indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, sebbene distinti, siano strettamente collegati in un sistema di “vasi comunicanti”, in quanto un’eventuale crescita dell’uno può essere compensata dalla diminuzione dell’altro, sottolineando come la riduzione di risorse destinate alla retribuzione delle P.O. possa andare a vantaggio del fondo risorse decentrate, sempre nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017. D’altro lato, “l’ipotesi speculare di incremento delle risorse destinate alla retribuzione delle P.O. – da cui consegue una decurtazione del fondo – costituisce materia di contrattazione decentrata”» (Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 88/2023/PAR). La Corte pertanto si pronuncia nel senso che “il tetto di spesa previsto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, include tutte le risorse destinate al trattamento accessorio (di comparto, titolari di posizione organizzativa, dirigenti, segretari comunali e provinciali)”.

PARERI ARAN

CFL38

Può un ente decidere, autonomamente, di ridurre per un anno lo stanziamento delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ai sensi dell’art.15, comma 5, e dell’art.67, comma 1, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2017, per avvalersi della facoltà di incrementare, nello stesso anno, il Fondo delle risorse decentrate del personale, di cui all’art.15, comma 7, del medesimo CCNL  del 21.5.2018?  Successivamente, potrà ripristinare l’originario ammontare dello stanziamento di cui si tratta? Quale modello di relazioni sindacali è necessario rispettare?

Relativamente a tale problematica, non sembrano sussistere impedimenti  contrattuali a che  un ente riduca per un periodo definito, ad esempio per un anno, lo stanziamento delle risorse destinate nel 2017 al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative previste dall’ordinamento dell’ente, ampliando in tal modo le possibilità di incrementare, per quell’anno, le risorse del Fondo del personale (previo confronto sindacale, ai sensi dell’art.5, comma 2, lett.g), del CCNL del 21.5.2018 e utilizzando gli strumenti dell’art.67 del medesimo CCNL del 21.5.2018).

L’anno, successivo, invece, l’ente potrà ripristinare lo stanziamento delle risorse destinate nel 2017 al finanziamento delle posizioni organizzative, senza necessità di ricorso alla contrattazione integrativa, come previsto dall’art.7, comma 3, lett. u), del CCNL del 21.5.2018.

Infatti, l’intervento della contrattazione integrativa, sulla base della formulazione testuale della disciplina contrattuale, deve ritenersi necessario solo nell’ipotesi di incremento delle risorse destinate al finanziamento delle posizioni organizzative che vada al di là dell’ammontare complessivo di quelle che, ai sensi dell’art.15, comma 5, e dell’art.67, comma 1 del CCNL del 21.5.2018, sono state originariamente stornate dal fondo nell’anno 2018 (anno di partenza del nuovo fondo ex art.67 del CCNL del 21.5.2018 ) e sono state vincolate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.

Decurtazioni da attuare a partire dal fondo anno 2016

 

La Legge di stabilità 2016, Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 all'art. 1 comma 236, ha riproposto i limiti sui fondi delle risorse decentrate. In base alla nuova norma, dal 1° gennaio 2016, le risorse destinate al trattamento accessorio di personale e dirigenti,  non possono superare i livelli del 2015 e il fondo va ridotto in misura proporzionale alle cessazioni.

Con tale disposizione vengono riproposte le decurtazioni previste dal DL. 78/2010 convertito in L. 122/2010, con l'unica differenza che viene preso il 2015 come anno di riferimento da non superare.

Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 art. 1 comma 236.

Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all’omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Il dettato normativo introduce un tetto all’ammontare complessivo delle risorse decentrate a partire dal 2016 pari all’importo dell’anno 2015, escludendo quindi qualsiasi possibilità di alimentazione automatica del fondo. Ciò significa che i fondi delle risorse decentrate degli anni 2016 e seguenti non possono aumentare e nel caso di incremento, il fondo deve essere decurtato della relativa differenza.

Al suddetto limite, in analogia a quanto indicato per il limite del DL 78/2010, rimangano esclusi i residui venutisi a determinare negli anni precedenti, nonché le risorse per l’erogazione dei compensi per attività di pianificazione/progettazione ex art. 92, commi 5 e 6, del D.Lgs. 163/2006 (Codice degli appalti), dei compensi per l’esercizio del patrocinio legale ex R.D. 1578/1933 e altre eventuali risorse previste da specifiche disposizioni di legge, le quali alimentano i fondi per il comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali ex artt. 15, lett. k) CCNL 1.4.1999. Si tratta di risorse che confluiscono nell’ambito delle risorse complessive destinate al trattamento accessorio, ma poiché finanziate da fonti esterne a quelle messe a disposizione dai contratti, sono caratterizzate dalla destinazione vincolata, (rappresentando contabilmente una vera e propria partita di giro).

Per maggiori informazioni si rinvia all’apposita sezione “Approfondimenti” relativi all’applicazione del DL. 78/2010, convertito nella L. 122/2010.

 

Per approfondimenti sulla riduzione del Fondo proporzionale alla riduzione del personale in servizio,  si rinvia alla pagina "DECURTAZIONI PER CESSAZIONI"

 

GUIDA OPERATIVA PER LA COMPILAZIONE DEL FONDO:

ANNI 2016 e seguenti

Ai fini dell’utilizzo del programma DA-TExFONDO, è utile  che ogni ente inserisca nell’apposita casella in maniera distinta il totale delle risorse stabili dell’anno 2015 e il totale delle risorse varabili dell’anno 2015 non soggette a blocco.

E’ utile sapere che il programma DA-TExFONDO, effettua un confronto tra i dati inseriti dall’utente “FONDO STABILE 2015” e “FONDO VARIABILE 2015 SOTTOPOSTO A LIMITE” (sommandoli tra di loro) e confrontando con il dato del fondo dell’anno (generato in automatico dal programma) che somma le quote stanziate per “TOTALE Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità per rispetto limite” e “Totale voci variabili sottoposte all'art 1 comma 236 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 – Legge di stabilità 2016, per rispetto limite 2015”.

Se le risorse dell’anno 2016 risultano inferiori o uguali a quelle stanziate per l’anno 2015 non è dovuta nessuna decurtazione (nella casella “Decurtazione dovuta per rispetto limite 2015” risulterà il valore zero).

Se al contrario le risorse stanziate per l’anno 2016 risultano superiori alle risorse previste nell’anno 2015, il programma effettua automaticamente il calcolo della decurtazione al fine di pareggiare il limite 2015 (nella casella “Decurtazione dovuta per rispetto limite 2015” l’utente troverà un valore maggiore di zero).

 

 

Decurtazioni da attuare per il fondo anno 2015

 

Per la costituzione del Fondo per l’annualità 2015, la modifica alle disposizioni dell’art. 9 comma 2 bis del  DL 78/2010, convertito nella L. 122/2010, ha portato alla semplificazione del calcolo delle decurtazioni nonché all’eliminazione del limite alla crescita del fondo rispetto al 2010.

Con la legge di Stabilità 2014 (legge n. 147/2013), infatti, all'art. 1, comma 456, secondo periodo, l'inserimento del nuovo periodo prevede che: «A decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo». Tale intervento ha stabilito così che le decurtazioni operate nell'anno 2014  siano confermata e storicizzate nei fondi per gli anni successivi.

Tale interpretazione viene confermata dalla Circolare della Ragioneria dello Stato n. 20 dell'8.5.2015 con la quale il MEF è intervenuto per porre fine ad interpretazioni discordanti, anche da parte delle Sezioni territoriali della Corte dei Conti (l'ultima quella della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo n.179 del 20 maggio 2015).

A partire dal Fondo 2015, così come chiarito dal MEF con la Circolare della Ragioneria dello Stato n. 20 dell'8.5.2015 "le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate, nell’anno 2014, per effetto del primo periodo dell’articolo 9, comma 2bis (applicazione del limite relativo all’anno 2010 e riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell’anno 2014 rispetto al 2010).

Per le amministrazioni che hanno costituito il fondo 2014 per la contrattazione integrativa includendo tutte le risorse previste dalla normativa di riferimento, e sulla base delle indicazioni impartite da questo Dipartimento con le circolari n. 12/2011, n. 25/2012, n. 15/2014 (sezione monitoraggio contrattazione integrativa), l’importo della decurtazione da operare a decorrere dall’anno 2015 coinciderà con le riduzioni effettuate per l’anno 2014 ai sensi del richiamato articolo 9, comma 2bis per effetto sia della riconduzione del fondo al limite soglia 2010 che della decurtazione funzionale alla riduzione del personale in servizio)."

Operativamente per il fondo dell’anno 2015, si dovrà quindi ribaltare l’importo decurtato nel fondo 2014, sommando le eventuali decurtazioni operate in quell’anno per rispetto del limite 2010 e per cessazioni di personale.

Sulla modalità di applicazione delle decurtazioni per l’anno 2015 sono disponibili pareri, anche discordanti, delle varie Sezioni regionali della Corte dei Conti. Per maggiori informazioni si rinvia all’apposita sezione “approfondimenti sulle decurtazioni Fondo anno 2015”.

 

GUIDA OPERATIVA PER LA COMPILAZIONE DEL FONDO:

ANNO 2015

Per la costituzione del Fondo dell’anno 2015, si dovrà riportare la somma delle decurtazioni operate  nel Fondo 2014.

Operativamente, nella compilazione del software DA-TExFONDO, si dovrà inserire, nell'apposita sezione "INFORMAZIONI UTILI PER DECURTAZIONI nelle caselle Decurtazioni parte Stabile ai sensi dell'art. 9 c. 2 bis secondo periodo L. 122/2010, e Decurtazioni parte Variabile ai sensi dell'art. 9 c. 2 bis secondo periodo L. 122/2010, il totale degli importi decurtati nell'anno 2014 (somma delle decurtazioni per rispetto del fondo 2010 e per cessazioni).

 

 

Decurtazioni fondi annualità 2011-2014


In fase di predisposizione dei Fondi delle risorse decentrate per le annualità 2011-2014 si deve procedere alla verifica dei presupposti per l'applicazione delle decurtazioni previste ai sensi dell’art. 9 comma 2 bis DL 78/2010 convertito in Legge 122/2010 e ai sensi della Legge di stabilità 2014.

L’Art. 9 comma 2 bis DL 78/2010 convertito in Legge 122/2010 stabilisce che "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio."

Il dettato normativo introduce un tetto all’ammontare complessivo delle risorse decentrate a partire dal 2011 e comunque fino al 2014*, pari all’importo dell’anno 2010, escludendo quindi qualsiasi possibilità di alimentazione automatica del fondo. Ciò significa che i fondi delle risorse decentrate degli anni 2011-2014 non possono aumentare e nel caso di incremento, il fondo deve essere decurtato della relativa differenza.

Al suddetto limite rimangano esclusi i residui venutisi a determinare negli anni precedenti, nonché le risorse per l’erogazione dei compensi per attività di pianificazione/progettazione ex art. 92, commi 5 e 6, del D.Lgs. 163/2006 (Codice degli appalti), dei compensi per l’esercizio del patrocinio legale ex R.D. 1578/1933 e altre eventuali risorse previste da specifiche disposizioni di legge, le quali alimentano i fondi per il comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali ex artt. 15, lett. k) CCNL 1.4.1999. Si tratta di risorse che confluiscono nell’ambito delle risorse complessive destinate al trattamento accessorio, ma poiché finanziate da fonti esterne a quelle messe a disposizione dai contratti, sono caratterizzate dalla destinazione vincolata, (rappresentando contabilmente una vera e propria partita di giro).

 

*Nella legge di Stabilità 2014 (legge n. 147/2013) all'art. 1, comma 456, secondo periodo, sono state apportate delle modifiche ed Integrazione all’art. 9 comma 2 bis DL 78/2010, in particolare con la previsione del prolungamento dei vincoli fino al 31.12.2014, nonchè con l'inserimento di un nuovo periodo che prevede:  «A decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo», stabilendo così che le decurtazioni operate nell'anno 2014  siano confermata e storicizzate nei fondi per gli anni successivi.

Sulla modalità di applicazione delle decurtazioni per gli anni 2011-2014 sono disponibili pareri delle varie Sezioni regionali della Corte dei Conti. Per maggiori informazioni si rinvia all’apposita sezione “approfondimenti sulle decurtazioni Fondi anni 2011/2014”

Per approfondimenti sulla riduzione del Fondo, proporzionale alla riduzione del personale in servizio,  si rinvia alla pagina "DECURTAZIONI PER CESSAZIONI"

 

GUIDA OPERATIVA PER LA COMPILAZIONE DEL FONDO:

ANNI 2011-2014

Ai fini dell’utilizzo del programma DA-TExFONDO, è utile  che ogni ente inserisca nell’apposita casella in maniera distinta il totale delle risorse stabili dell’anno 2010 e il totale delle risorse varabili dell’anno 2010 non soggette a blocco.

E’ utile sapere che il programma DA-TExFONDO, effettua un confronto tra i dati inseriti dall’utente “FONDO STABILE 2010” e “FONDO VARIABILE 2010 SOTTOPOSTO A LIMITE” (sommandoli tra di loro) e confrontando con il dato del fondo dell’anno (generato in automatico dal programma) che somma le quote stanziate per “TOTALE Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità per rispetto limite” e “Totale voci variabili sottoposte all'art 9 comma 2-bis della legge 122 / 2010 per rispetto limite 2010”.

Se le risorse degli anni 2011-2014 risultano inferiori o uguali a quelle stanziate per l’anno 2010 non è dovuta nessuna decurtazione (nella casella “Decurtazione dovuta per rispetto limite 2010” risulterà il valore zero).

Se al contrario le risorse stanziate per gli anni 2011-2014 risultano superiori alle risorse previste nell’anno 2010, il programma effettua automaticamente il calcolo della decurtazione al fine di pareggiare il limite 2010 (nella casella “Decurtazione dovuta per rispetto limite 2010” l’utente troverà un valore maggiore di zero).

Per maggiore dettaglio, nella sezione “Informazioni utili per calcolare le decurtazioni del limite 2010 e dei cessati"  tale importo verrà suddiviso tra le risorse stabili dell’anno e le risorse variabili sottoposte a blocco dell’anno in maniera direttamente proporzionale alle grandezze previste per l’anno 2010 (con un esempio: se le risorse stabili 2014 rappresentano il 90% del fondo totale 2014 e la quota da decurtare per rispetto limite 2010 risulta di 100€, verrà tolta per il 90% dalle risorse stabili 2014 cioè pari a 90€ e per il restante 10% cioè pari a 10€ dalle risorse variabili 2014).

La Ragioneria Generale dello Stato e le Corte dei Conti sul tema della ripartizione tra stabili e variabili hanno sempre lasciato ampia discrezionalità agli Enti, pertanto i Consulenti Dasein anche sulla base dell’esperienza di lavoro, a contatto con circa 500 comuni in tutta Italia, hanno deciso di adottare questa soluzione. La norma, infatti, non stabilisce in nessun passaggio che la riduzione del salario accessorio debba avvenire sia sulle risorse stabili, che sulle risorse variabili. O, ancora, che le risorse stabili siano da confrontare con le risorse stabili e quelle variabili con quelle variabili.

Tale suddivisione è stata realizzata per facilitare gli Enti nella compilazione automatica della tabella 15 del Conto annuale predisposta dalla RGS, e della Relazione tecnico-illustrativa, che prevedono apposite righe per la riduzione sia della parte stabile che di quella variabile.

Informazioni utili per calcolare le decurtazioni del limite 2010 e dei cessati”, in cui sono visualizzabili i calcoli di dettaglio e gli esiti delle diverse modalità di calcolo e le varie informazioni. Nel foglio “Costituzione” del File “Modello di Fondo”, al fine di rendere più snello e comprensibile lo stesso, sono riportate le informazioni di sintesi utili per il confronto con gli anni precedenti o successivi. L’utente potrà, comunque, sempre visualizzare tutte le informazioni nella pagina di visualizzazione e nel foglio “Dati utili Fondo” del modello di calcolo scaricabile.

 

 

APPROFONDIMENTI SULLE DECURTAZIONI FONDO ANNO 2015

In particolare nella Circolare n. 20 del 8.5.2015 si precisa che:

"Per effetto di tali modifiche è stata prorogata, fino al 31 dicembre 2014, l’operatività del primo periodo dell’articolo 9, comma 2bis, del citato decretolegge 78/2010, e sono stati resi strutturali, a decorrere dall’anno 2015, i conseguenti risparmi di spesa. Ne deriva pertanto che, a partire dal 1° gennaio 2015:
- non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi;
- non dovrà procedersi alla decurtazione dell’ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione all’eventuale riduzione del personale in servizio;
- le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate, nell’anno 2014, per effetto del primo periodo dell’articolo 9, comma 2
bis (applicazione del limite relativo all’anno 2010 e riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell’anno 2014 rispetto al 2010).

La ratio alla base delle modifiche apportate dal citato comma 456, all’articolo 9, comma 2bis, del decretolegge 78/2010 è quella di rendere strutturali i relativi risparmi di spesa per redditi da lavoro dipendente che, altrimenti, sarebbero stati circoscritti (una tantum) al periodo 20112014.

Ciò premesso, si rendono necessarie alcune indicazioni operative al fine di determinare correttamente l’importo del taglio che dovrà essere operato, a decorrere dall’anno 2015, sui fondi di cui trattasi, per effetto del più volte richiamato articolo 9, comma 2bis.
Per le amministrazioni che hanno costituito il fondo 2014 per la contrattazione integrativa includendo tutte le risorse previste dalla normativa di riferimento, e sulla base delle indicazioni impartite da questo Dipartimento con le circolari n. 12/2011, n. 25/2012, n. 15/2014 (sezione monitoraggio contrattazione integrativa), l’importo della decurtazione da operare a decorrere dall’anno 2015 coinciderà con le riduzioni effettuate per l’anno 2014 ai sensi del richiamato articolo 9, comma 2
bis per effetto sia della riconduzione del fondo al limite soglia 2010 che della decurtazione funzionale alla riduzione del personale in servizio)."

 

Di particolare importanza è il riferimento alla gestione delle RIA del personale cessato nel periodo 2011-2014 per il quale, il MEF precisa:

"Per quelle amministrazioni che nella costituzione del fondo relativo all’anno 2014 abbiano escluso in tutto o in parte talune risorse di alimentazione del fondo (ad esempio la R.I.A. dei cessati) in quanto eccedenti i limiti imposti dall’articolo 9, comma 2bis, del citato decreto legge n. 78/2010, la decurtazione operata nel 2014 non potrà essere presa a riferimento a decorrere dal 2015 in applicazione dell’articolo 1, comma 456, della legge n. 147/2013. Ciò in quanto tale decurtazione, non comprendendo le risorse extra limite 2010
(non valorizzate nel fondo 2014 e astrattamente conteggiabili nel fondo 2015), qualora adottata, determinerebbe
per tale differenza una riduzione inferiore del fondo 2015, vanificando la finalità della norma e cioè quella di rendere strutturali i risparmi della spesa per redditi da lavoro dipendente conseguiti per effetto dell’applicazione dell’articolo 9, comma 2bis, del decretolegge 78/2010.
Pertanto, l’ammontare della decurtazione permanente da operare a decorrere dall’anno 2015 dovrà essere determinata al lordo delle somme non inserite nel 2014 e previste dalla normativa di riferimento per ciascun comparto. Corrispondentemente, le predette voci dovranno formare oggetto di alimentazione del fondo 2015 (qualora previsto dalla citata normativa), in modo tale da rendere le due grandezze di riferimento (fondo 2015 e decurtazione permanente) del tutto confrontabili ed a sostanziale invarianza di saldo.
A scopo esemplificativo, si riportano di seguito due esempi numerici volti a chiarire l’esatto ammontare della decurtazione da operare a decorrere dall’anno 2015: [...]"

 

In conclusione qualora l’amministrazione non avesse incrementato le risorse fisse (es. RIA) al fine di non superare il valore dell’anno 2010, tali risorse non potranno più essere recuperate e devono considerarsi perse in via definitiva;

Per maggiori dettagli si rinvia alla lettura della Circolare della Ragioneria dello Stato n. 20 dell'8.5.2015.

 

Si ricorda, che tale posizione assunta dal MEF si desumeva già da quanto indicato dalla Ragioneria dello Stato nella CIRCOLARE N. 8/2015 (pag. 47) destinata agli Enti dello Stato, ma che fornisce utili indicazioni sull'applicazione dell'art. 9 c. 2bis secondo periodo, che prevedeva:

"Contrattazione integrativa"

Con riferimento alla contrattazione integrativa va segnalata la cessazione, dal 1° gennaio 2015, delle misure di contenimento previste dal comma 2-bis, primo periodo, dell’articolo 9 del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, prorogate sino al 31.12.2014 dall’articolo 1, comma 456, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).

Inoltre, lo stesso comma 456 della citata legge n. 147/2013, ha introdotto al predetto comma 2-bis un’ulteriore previsione (secondo periodo) disponendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 devono essere decurtate permanentemente di un importo pari alle riduzioni operate con riferimento all’anno 2014, per effetto di quanto previsto dal primo periodo del richiamato articolo 9, comma 2-bis (quindi sia l’applicazione del limite relativo all’anno 2010 che la riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento al periodo 2011-2014).

[...] omissis

Conseguentemente:

a)            non operano più a partire dal 1° gennaio 2015 sulle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale il limite soglia del 2010 e l’automatica riduzione delle stesse collegata alla diminuzione del personale in servizio;

[...] omissis

In materia di onorari delle Avvocature delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, si segnala la riforma operata dall’articolo 9 del decreto legge n. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014, con cui è stata tra l’altro disposta l’abrogazione dell’articolo 1, comma 457, della legge di stabilità 2014 che prevedeva, per il triennio 2014-2016, una riduzione del 25% dei compensi derivanti da sentenze favorevoli con compensazione delle spese e del 12,5% di quelli derivanti da sentenze favorevoli con recupero delle spese a carico della controparte.

La nuova disciplina recata dal citato articolo 9 prevede, con riferimento agli avvocati dipendenti dalle predette amministrazioni (esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato per i quali la stessa norma introduce una differente disciplina) che:

a)      nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva da adeguarsi entro tre mesi a decorrere dal 2 settembre 2014 (data di entrata in vigore della citata legge di conversione); ciò con effetto dal predetto adeguamento;

b)      in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all’anno 2013; ciò con riferimento alle sentenze depositate successivamente all’entrata in vigore del medesimo decreto legge n. 90/2014;

c)      i predetti compensi possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo (calcolato al netto dei compensi stessi). Nei casi di cui alla lettera a) le somme recuperate e non erogate al personale sono riversate nel bilancio dell’amministrazione (comma 3, ultimo periodo).

Per quanto riguarda, in particolare, i giudizi di cui all’articolo 152 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 (riguardanti la materia previdenziale) lo stesso articolo 9 ha previsto che i relativi compensi professionali possono essere corrisposti in base alle norme regolamentari o contrattuali delle amministrazioni interessate (da adeguare anch’esse entro tre mesi dall’entrata in vigore della citata legge di conversione), nei limiti dello stanziamento previsto che comunque non può superare il corrispondente stanziamento relativo all’anno 2013.

Si richiama l’attenzione su quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 8 che esclude, nei casi di mancato adeguamento dei regolamenti e delle norme contrattuali, laddove previsto, di corrispondere, a decorrere dal 1° gennaio 2015, i relativi compensi.

Corte dei conti, Sezione Regionale di controllo Abruzzo, Del. 6 luglio 2016, n. 151/2016/PAR: i proventi derivanti dall'art. 208 del Codice della strada possono essere utilizzati per il finanziamento del trattamento accessorio ai sensi dell’articolo 15, comma 5, del Ccnl 1.4.1999, per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio nel caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche. Si esclude l'inserimento delle risorse ai sensi dell'art. 15 c. 1 lett. k). Indipendentemente dalle modalità di finanziamento, le risorse destinate al trattamento accessorio del personale dipendente dalle Pubbliche amministrazioni devono rispettare il tetto disciplinato dalla Legge di stabilità 2016 all’articolo 1, comma 236.

Corte dei Conti Sezione Regionale della  Lombardia Delibera n. 379 del 28.10.2015: L'Ente istante ha formulato una richiesta di parere avente ad oggetto la costituzione del fondo per la contrattazione integrativa del personale dipendente, in particolare premette che da una verifica relativa agli anni precedenti, sono emerse, anche alla luce delle recenti interpretazioni, alcune incongruenze. Nello specifico, l’istanza riferisce che al fondo destinato al salario accessorio del personale dipendente del Comune, costituito per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, sono state apportate, ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, decurtazioni maggiori rispetto a quelle prescritte. La corte fornisce alcuni chiarimenti in merito a:

1. applicazione del citato art. 9, comma 2-bis, del decreto legge n. 78 del 2010 alle risorse destinate al trattamento economico accessorio degli incaricati di posizioni organizzative,

2. applicazione del calcolo del limite legale, anche le risorse destinate al lavoro straordinario,

3.interventi in caso di evidenti errori di calcolo per la riduzione del fondo in caso di cessazioni (non si possono incrementare le risorse, ma l'inserimento di eventuale personale assunto potrà modificare il medesimo criterio della c.d. semi somma)

4.Qulora siano confermate le incongruenze del calcolo che hanno determinato un’eccessiva riduzione del fondo per le risorse decentrate, l'Amministrazione non può recuperare le maggiori decurtazioni impropriamente apportate dal 2011 al 2014, inserendone l'ammontare nella costituzione del fondo dell'anno 2015. "Quello che può rilevare è, invece, la corretta determinazione delle ridette decurtazioni (operate negli anni 2011-2014), posto che costituiscono il parametro di riduzione, in misura fissa, da apportare al fondo per la contrattazione integrativa a decorrere dal 2015"

 

 

Sulla modalità di applicazione delle decurtazioni per il fondo 2015 sono intervenute, anche in maniera discostante, anche la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo della Puglia con la Delibera n. 53 del 22.1.2015 e con la successive Delibere n. 64/PAR/2015 e la n. 97/PAR/2015 del 18.3.2015, nonchè la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo con parere n.179 del 20 maggio 2015) con interpretazioni differenti da quelle fornite dalla Ragioneria dello Stato nella CIRCOLARE N. 8/2015 (pag. 47) . Per completezza si riportano le principali indicazioni:

 

Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo con parere n.179 del 20 maggio 2015): "In merito, invece, all’individuazione della base di calcolo su cui operare la riduzione nel 2015, si ritiene che essa debba necessariamente essere quella del fondo quantificato secondo le regole contrattuali (cfr. anche deliberazione n. 97/PAR/2015, Sezione regionale di controllo per la Puglia, citata). A ben guardare, poi, la norma, dall’01.01.2015, detta una condizione di calcolo del fondo migliorativa rispetto alla precedente: se è vero che dal 2011 al 2014 risultava bloccato il tetto massimo per le risorse annualmente destinate al trattamento economico accessorio (non potendo il medesimo superare quello del 2010), è pur vero che dall’01.01.2015 riprende vigore il calcolo del fondo secondo i parametri contrattuali. Su tale base andranno applicate le decurtazioni, il cui importo si cristallizzerà per gli anni futuri. La limitazione si sposta, dunque, dal tetto alle decurtazioni, che diventano permanenti e non più recuperabili. Solo con tale interpretazione la disposizione raggiunge l’obiettivo di contenimento che si era originariamente prefissata; essa appare l’unica percorribile, conformemente al dato letterale della norma ed alla coerenza intrinseca della stessa, tenuto conto che dal 2011 al 2014 la diminuzione dei fondi è stata contenuta attraverso la dinamica tra assunzioni e cessazioni di personale, con un tetto massimo fissato al 2010, mentre dall’01.01.2015, pur ripristinando la dinamica contrattuale dei fondi l’obiettivo del contenimento della spesa è perseguito attraverso il conteggio di una decurtazione fissa pari alle decurtazioni effettuate nel periodo 2011-2014. Tale interpretazione come già affermato dalla Sezione Puglia, coerente con la formulazione letterale della norma, appare preferibile per varie ragioni:

evita un sostanziale duplice taglio delle risorse non espressamente previsto dal legislatore (in quanto il fondo 2014 già risentiva delle riduzioni apportate nel precedente periodo 2011/2013);

• esclude in radice la possibilità che si possa giungere ad un fondo pari a zero oppure negativo;

• risulta conforme alla volontà del legislatore di non perpetuare, dopo il 31 dicembre 2014, il limite del fondo per l’anno 2010 e l’obbligo di riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

• apporta una decurtazione corrispondente “alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”, come testualmente indicato dal legislatore, anziché alla riduzione operata nel solo precedente esercizio 2014.

[...] Riepilogando, l’allungamento, al 31.12.2014, dei vincoli già previsti per gli anni 2011-2013, comporta che il fondo per la contrattazione decentrata non possa superare nel 2014 il tetto del fondo del 2010 e che lo stesso vada ridotto in proporzione alla riduzione del personale in servizio.

Dal 2015, invece, non si dovranno operare più riduzioni legate alla diminuzione del personale, ma, calcolato il fondo secondo le regole contrattuali, ad esso andrà applicata la decurtazione pari alla somma di tutte le riduzioni operate nel periodo 2011-2014.

 

La Delibera n. 53 del 22.1.2015 precisa "In altre parole, le decurtazioni effettuate nel periodo 2011-2014 diventano permanenti e non possono più essere recuperate in quanto gli effetti dei tagli operati nel periodo considerato devono essere mantenuti anche in sede di determinazione dei fondi per i periodi successivi. Tale interpretazione, oltre ad essere imposta dal dato letterale (il legislatore nel riferirsi alle “riduzioni operate per effetto del precedente periodo” non fa che rinviare ai risultati di contenimento conseguiti sulla base dell’osservanza del tetto e delle riduzioni proporzionali al personale cessato), è l’unica che consente di riconoscere una coerenza intrinseca al dettato normativo, come scaturente dalla modifica operata dalla legge di stabilità del 2014.

In questo  senso, infatti, se la volontà del legislatore fosse stata quella di applicare, anche per il periodo
successivo al 2014, il meccanismo di contenimento dettato per il quadriennio 2011-2014, sarebbe stato sufficiente prorogare il periodo di efficacia della prima parte della disposizione; invece, la legge 147/2013, nel prorogare di un anno (dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014) l’operatività della disposizione, ha contestualmente dettato, attraverso l’aggiunta di un nuovo periodo, una diversa disciplina a decorrere dal 1 gennaio 2015.
In ogni caso, rimane ferma la finalità complessiva di contenimento della spesa di personale, con riferimento alle componenti del trattamento accessorio e del conseguente obiettivo di rafforzamento del limite posto alla loro crescita complessiva, nell’ambito del più ampio obiettivo di riduzione della spesa corrente di funzionamento e di miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Nella Delibera n. 97/PAR/2015 del 18.3.2015 della Sezione Regionale della Puglia si richiamano le modalità di quantificazione della riduzione (somma delle decurtazioni effettuate per l'arco temporale 2011-2014), già espresse nelle deliberazioni 53 e 64 del 2015.  La Sezione Puglia, si discosta dall'interpretazione fornita dalla Rgs (circolare n. 8/2015), che, in modo solo apparentemente difforme, chiarisce che la decurtazione da apportare, dal 2015, è «di un importo pari alle riduzioni operate con riferimento all'anno 2014». Infatti, le decurtazioni operate al fondo nel 2014 hanno incorporato tutte quelle apportate, a seguito di cessazioni del personale, nel 2011-2014. La Sezione Puglia, comunque, ribadisce  le modalità di conteggio della decurtazione da operare dal 2015, evitando il rischio di interpretazioni riduttive o strumentali. La Sezione interviene, inoltre, sulla base di calcolo alla quale applicare, dal 2015, la ridetta decurtazione, che può essere individuata nel fondo calcolato in base ai vigenti Ccnl degli enti locali oppure nell'ultimo fondo concretamente costituito (quello del 2014). Il quesito del Comune istante derivava proprio dalla constatazione che tale seconda interpretazione conduceva a dover costituire, dal 2015, un fondo pari a zero. La Sezione Puglia ha invece chiarito che la base di calcolo sulla quale operare, dal 2015, la decurtazione prevista dall'ultimo periodo del comma 2-bis, va individuata nel fondo costituito secondo la vigente normativa contrattuale (nel caso degli enti locali, per esempio, avente fonte, negli articoli 31 e 32 del Ccnl 21 gennaio 2014), e non nel fondo quantificato nell'esercizio 2014. Tale interpretazione risulta coerente con la formulazione letterale della norma: le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio, soggetto sia del primo che del secondo periodo del comma, sono, infatti, quelle determinate in base ai Ccnl di comparto (anche articoli 40 e 40-bis del Dlgs 165/2001). Inoltre, viene ritenuta preferibile anche per altre ragioni: evita un sostanziale doppio taglio delle risorse destinate al trattamento accessorio (in quanto il fondo 2014 già incorpora le riduzioni apportate nel periodo 2011-2014); esclude in radice la possibilità che si possa giungere ad un fondo pari a zero; risulta conforme alla volontà del legislatore di non perpetuare, dopo il 31 dicembre 2014, i limiti posti, in precedenza, al salario accessorio (tetto al 2010 e riduzione in proporzione alle cessazioni dal servizio).

 

Per maggiori specificazioni, si attendono chiarimenti e interpretazioni da parte della Ragioneria dello Stato e di ARAN.

 

 

APPROFONDIMENTI DECURTAZIONI ANNI 2010-2014 - DL. 78/2010

In base ai chiarimenti della Ragioneria dello Stato e delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti (Delibera Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 51 del 2011, e n. 56 del 2011) e dell’ARAN, alcune integrazioni contrattuali, in particolare quelle derivanti specifiche disposizioni di legge finalizzate all’incentivazione di particolari attività,  sono escluse dai limiti imposti dal DL 78/2010 convertito nella L. 122/2010. In particolare, rientrano tra queste le seguenti integrazioni:

 

In apposito parere del 13.5.2013 ARAN ha chiarito che le decurtazioni di cui all'art. 9 comma 2 bis, non si esterndono al Fondo per il lavoro straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.4.1999.

 

Per maggiori approfondimenti in materia di istituti non soggetti al vincolo del rispetto dell'art. 9 comma 2 bis si rinvia all'apposita sezione e alla pagina "Risorse variabili"

 

Sulla materia si sono espresse in maniera ufficiale:

CIRCOLARE N. 12 del 15 aprile 2011 – Ragioneria Generale dello Stato (PAG. 5)

Il  comma 2-bis  prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001,  non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Per quanto riguarda l’individuazione delle risorse oggetto di tale disposizione, occorre fare riferimento a quelle destinate al fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa determinate sulla base della normativa contrattuale vigente del comparto di riferimento, ferme restando le disposizioni legislative già previste in materia, ivi compreso l’art. 67 del D.L. n. 112/2008 convertito nella L. n. 133/2008.

Il fondo così costituito per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, nel caso superi il valore del fondo determinato per l’anno 2010, va quindi ricondotto a tale importo.

 

Delibera Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 51 del 4.10.2011

4.6. Alla luce di quanto precede deve aggiungersi che, ai fini del calcolo del tetto di spesa cui  fa  riferimento  il  vincolo  di  cui  al  citato  art.  9,  comma  2-bis,  e  cioè  per  stabilire  se l’ammontare  complessivo  delle  risorse  destinate  annualmente  al  trattamento  accessorio del personale non superi il corrispondente importo dell’anno 2010, occorrerà sterilizzare, non includendole nel computo dell’importo 2010, le risorse destinate a dette finalità, vale a  dire  progettazione  interna  e prestazioni  professionali  dell’avvocatura  interna;  con  tale accortezza  sarà  così  possibile  evitare  effetti  distorsivi  nell’applicazione  della  norma, come ad esempio nel caso in cui un ente, nel 2010, abbia destinato consistenti risorse a dette  finalità,  con  ciò  elevando  in  modo  improprio  il  tetto  delle  risorse  complessive destinabili alla contrattazione integrativa.

 

Delibera Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 56 del 2.11.2011

La fattispecie di cui alla presente delibera (legge regionale della Regione Marche in materia di incentivi economici al personale comunale) non appare riconducibile alle ipotesi in deroga, indicate nella richiamata delibera delle Sezioni riunite n. 51/CONTR/1, ed essendo potenzialmente destinabile alla generalità dei dipendenti dell’ente attraverso lo svolgimento della contrattazione integrativa, rientra quindi nell'aggregato da considerare ai fini del rispetto nel limite imposto dal legislatore nel triennio 2011/2013.

 

Circolare della Ragioneria dello Stato n. 16 del  2.5.2012 -Istruzioni per la compilazione del Conto Annuale 2011 (pag. 190)

Incrementi variabili

Recupero evasione ICI: inserire le risorse riferibili all’articolo 59 c. 1 L. p del DLgs 446/97 nel quale si prevede che, ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune, ai sensi dell’articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto.

Entrate conto terzi o sponsorizzazioni: inserire le somme derivanti dalla attuazione dell’art. 43 della legge 449/1997 secondo le disposizioni dell’art. 26 c. 1 L. b del Ccnl 98-01. Tali risorse non rilevano ai fini del rispetto del limite 2010 in caso di nuove convenzioni, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall’Amministrazione.

Risparmi di gestione: inserire la quota delle risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 43 comma 5 Legge 449/97.

Quote per la progettazione: inserire le eventuali quote dell’importo posto a base di una gara o di un’opera nel rispetto della disciplina prevista dall’art. 92 cc. 5‑6  DLgs 163/06. Tali risorse non rilevano ai fini del rispetto del limite 2010.

Incarichi da soggetti terzi: inserire gli importi degli incarichi conferiti da soggetti terzi, pubblici o privati, e da questi remunerati nel rispetto di quanto previsto dall’art. 20, cc. 3-5 del Ccnl 06‑09 (cosiddetta “onnicomprensività). Tali risorse non rilevano ai fini del rispetto del limite 2010.

Specifiche disposizioni di legge: inserire le somme che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione della dirigenza ai sensi dell’art. 20 c. 2 del Ccnl 06-09, ad eccezione di quelle connesse a progettazione, sponsorizzazioni e recupero evasione ICI che debbono essere inserite nelle voci corrispondenti.

Riorganizzazione: inserire le risorse previste dall’art. 26 c. 3 del Ccnl 98‑01, parte variabile, in caso di processi di riorganizzazione di carattere eccezionale, cioè una tantum. Nota bene: tali risorse vanno riferite unicamente all’anno di riferimento, previa documentata certificazione da parte degli Organi di controllo.

Liquidazione sentenze favorevoli all’ente: inserire i relativi importi ai sensi dell’art. 37 del Ccnl 98‑01). Nota bene: la norma contrattuale è riferita unicamente agli enti eventualmente provvisti di Avvocatura che disciplinano la corresponsione dei compensi professionali dovuti a seguito di sentenza favorevole all’ente, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933 n. 1578. Tali risorse non rilevano ai fini del rispetto del limite 2010.

Integrazione 1,2%: eventuale conferma delle risorse previste dall’art. 26 c. 2 del Ccnl 98-01, concernente la possibilità di integrare il fondo sino ad un importo massimo dell’1,2% del monte salari 1997della dirigenza, ove persista la relativa capacità di spesa.

Altre risorse variabili: come nel caso esposto al punto “Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità”, in questa sezione vanno inserite le somme di incremento variabile ed una tantum del Fondo che, in via eccezionale, non risulta possibile inserire nelle fattispecie precedentemente elencate. Tali risorse andranno opportunamente ed esplicitamente certificate da parte degli Organi di controllo che provvederanno ad indicarne la natura nell’apposito spazio in coda alla scheda informativa 2. Al fine  di consentire, se necessario, la rettifica della tabella di rilevazione con nuove voci precedentemente non identificate, inoltre, deve essere inviata alla casella di posta elettronica quesiti.sico.contrattointegrativo@tesoro.it la medesima informativa.

Somme non utilizzate Fondo anno precedente: gli articoli 27 c. 9 e 28 c. 2 del Ccnl 98-01 prevedono che le somme del Fondo destinate alla retribuzione di risultato e di posizione debbano essere integralmente utilizzate ovvero, nei casi in cui ciò non risulti possibile, portate in aumento del Fondo dell’anno successivo. A questo fine è necessaria una formale ricognizione amministrativa, opportunamente certificata dagli Organi di controllo, volta ad asseverare l’ammontare di risorse di Fondi anni precedenti (a loro volta come regolarmente certificati) che risultano verificabilmente non utilizzate né più utilizzabili nell’ambito di tali Fondi. Le somme così calcolate vanno depurate dalle poste che per previsione contrattuale o normativa non possono essere riportate al nuovo Fondo, come le economie su nuovi servizi non realizzati, i risparmi determinati per assenze per malattia ed i risparmi realizzati in applicazione dell’art. 9 DL 78/2010 convertito nella Legge 122/2010 (es. decurtazioni delle poste rispettivamente superiori a 90 o 150 mila euro annui indicate al comma 2). Si ricorda che il totale delle economie quantificate in questa voce non rileva ai fini dell’applicazione dell’art. 9 comma 2 bis Legge 122/2010.

 

KIT EXCEL ARAN

Le distinzioni tra le risorse variabili soggette al limite 2010 e quelle fuori dal predetto limite, sono inoltre riportate nel kit ARAN elaborato per aiutare gli enti nella gestione del fondi:

https://www.aranagenzia.it/strumenti-operativi/kit-gestionali/5848-foglio-excel-per-la-gestione-delle-risorse-decentrate-del-fondo-per-la-contrattazione-integrativa-del-comparto-regioni-ed-autonomie-locali.html

 

Riferimenti:

Delibera Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 51 del 2011- Risorse escluse dal limite DL 78/2010

Delibera Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 56 del 2011 - Risorse soggette al limite DL 78/2010

Circolare della Ragioneria dello Stato n. 16 del  2.5.2012 - Istruzioni per la compilazione del Conto Annuale 2011

Documento Ragioneria dello Stato del 26.4.2013 - Monitoraggio sulla contrattazione collettiva

Delibera Corte dei Conti VENETO n. 513/2012- esclusione limite DL 78 del 2010 di piani di razionalizzazione e rispetto limite spesa

Delibera Corte dei Conti sezione Sicilia n. 88/2012C