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Tu sei qui: Home Documentazione Fondo risorse decentrate La costituzione delle risorse decentrate Risorse aventi carattere di certezza e stabilità Incrementi stabili NON soggetti al limite Art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 2022 – Incremento € 84,50 per dipendente, a valere dal 2021

Art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 2022 – Incremento € 84,50 per dipendente, a valere dal 2021

Integrazione operativa dal 2021 (ma il CCNL adottato il 16.11.2021) e STORICIZZATA per gli anni successivi

L'Incremento di cui all’art.  79 comma 1 lettera b) del CCNL 16.11.2022 prevede l'aumento del fondo delle risorse stabili delle somme - su base annua - pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie dello stesso CCNL, in servizio alla data del 31.12.2018, a valere dall’anno 2021.

Questa integrazione rappresenta la novità del fondo 2022 (la sigla del CCNL èavvenuta in data 16.11.2022) e così come l’integrazione relativa alla rivalutazione delle PEO (art. 79 c. 2 lett. d), non è assoggettata ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all’art. 23 del D.lgs 75/2017

Tale integrazione, infatti, deve essere inserita tra le risorse stabili NON soggette al limite in base alla disposizione di cui al comma 6 dello stesso articolo 79.

PER CHI AVESSE INSERITO TALE SOMMA NEL DATEXFONDO GIà NELL'ANNUALITA' 2022 DEVE SCORPORARE GLI IMPORTI DELLA RIVALUTAZIONE DELLE PEO DAGLI INCREMENTI PARI A € 84,50 PER OGNI DIPENDENTE SEPARANDOLI NEI DUE CAMPI DI RIFERIMENTO.

PER CHI NON HA INSERITO TALE SOMMA NEL FONDO 2022 DOVRà RECUPERARE UNA TANTUM NEL 2023, SIA L'ANNUALITà 2022 CHE L'ANNUALITà 2021 NELLE RISORSE VARIABILE 2023

 

RIFERIMENTI CONTRATTUALI

CCNL 16.11.2022

ART. 79

Fondo risorse decentrate: costituzione

c.1 lett. b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31/12/2018;

c. 5. Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell’anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all’anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all’art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita.

6. La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all’art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge.

PARERI ARAN

CFL173 - Con riferimento alla corretta applicazione dell’art. 79 “Fondo risorse decentrate: costituzione” del nuovo CCNL 16.11.2022, il conteggio del personale in servizio al 31.12.2018, richiamato al comma 1 lett. b), è da fare in base al numero delle persone tenuto conto delle percentuali del part time?

Ai fini del suddetto calcolo si tiene conto del personale in servizio al 31/12/2018 destinatario del CCNL e non si tiene conto delle percentuali di part-time. Si ricorda che il suddetto incremento decorre dal 1/1/2021, tenendo conto di quanto previsto dall’art. 79, comma 5.

CFL45 - Ai fini della corretta applicazione dell’art.67, comma 2, lett.a), del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, nella nozione di “…unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015…”, utilizzata dalle parti negoziali, per consentire la determinazione dell’ammontare delle risorse previste dalla suddetta clausola contrattuale, si può ricomprendere anche il personale con contratto a tempo determinato in servizio a quella data? Si può tenere conto anche del personale in servizio con contratto di somministrazione? Nel caso di personale in servizio al 31.12.2015 con rapporto di lavoro a tempo parziale, il valore di € 83,20 deve essere riproporzionato?

Relativamente alle particolari problematiche esposte, si ritiene utile precisare qunto segue:

a)      in base all’art. 67, comma 2, lett. a), del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018,  l’incremento delle risorse decentrate stabili,  pari all’importo di € 83,20, deve essere disposto “per le unità di personale destinatarie del presente CCNL (ndr. CCNL del 21.5.2018) in servizio alla data del 31.12.2015….”. Sulla base di tale ampia indicazione e del riferimento alle “unità di personale destinatarie del presente CCNL”, si ritiene che l’incremento debba essere effettuato computando anche le unità di personale assunto a tempo  tempo determinato ed in servizio alla data del 31.12.2015, dato che anche i lavoratori a tempo determinato rientrano tra di destinatari e delle disposizioni del CCNL del 21 maggio 2018, come espressamente disposto dall’art. 1, comma 1, del suddetto CCNL concernente il campo di applicazione;

b)     non si ritiene, invece, che possano essere computati i lavoratori in servizio con contratto si somministrazione sia per la mancanza di una indicazione espressa in tal senso nella clausola contrattuale, sia per le particolari modalità di finanziamento del trattamento economico accessorio del suddetto personale nell’ambito del progetto e per tutta la durata dello stesso;

c)      l’importo annuo di  € 83,20  dovrebbe essere computato per intero, anche in caso  di presenza in servizio presso l’ente,  alla data del 31.12.2015, di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale. Infatti, il suddetto personale, nel rispetto delle norme contrattuali e legali in materia, può sempre richiedere la trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno;

Per analoghe domande si può fare riferimento agli aumenti di € 83,30 determinati dal CCNL 2018