Incrementi stabili NON soggetti al limite
La dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 21.5.2018 stabilisce che: "In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art.67, comma 2 lett a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti".
In base a tale disposizione, quindi, le due integrazioni contrattuali di parte stabili citate possono essere inserite nel fondo senza dover rispettare le disposizioni di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs 75/2017.
Le integrazioni che in base a tali disposizioni possono superare il totale del fondo del 2016 sono le seguenti:
- Art. 67 c. 2 lett. a) CCNL 2018 integrazione attuabile dal 2019 di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015 (a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall’anno 2019)
- Art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 2018 - Rivalutazione delle PEO (importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 CCNL riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data)
- Art. 11 D.L. 135/2018 c. 1 lett. b. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:.. b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facolta' assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.
- Art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 2022 – Incremento € 84,50 per dipendente, a valere dal 2021
- Art. 79 C. 1 lett. d) CCNL 2022 - Rivalutazione delle PEO
- Art. 79 c. 1 bis CCNL 2022 – Differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1
- Eventuali rinnovi contrattuali 2022-2024 - in caso di stipula del nuovo CCNL 2022-2024