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Art. 79 c. 1 lett. d) CCNL 2022 - Rivalutazione delle PEO

Importo di rivalutazione delle PEO in base agli incrementi contrattuali del CCNL 16.11.2022 - storicizzato a partire dal 2021

Clicca qui per scaricare il FOGLIO DI CALCOLO

per la determinazione della quota di integrazione


ATTENZIONE: questa integrazione inserita nell'anno 2023 sarà storicizzata e quindi confermata per le annualità successive. Pertanto, a partire dall'anno 2024, lo schema del fondo riporterà, in automatico, l'importo inserito nel 2023 fino alla stipula di un nuovo CCNL.

Tale voce deve contenere eventuali somme connesse alla rivalutazione delle progressioni economiche orizzontali a seguito di stipula di un nuovo contratto collettivo nazionale.

In particolare l'art. 79 c. 1 lett. d del CCNL 16.11.2022 stabilisce che le risorse stabili possono essere integrate da "un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi (1.1.2021) e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data."

Questa integrazione rappresenta la novità del fondo 2022 (la sigla del CCNL èavvenuta in data 16.11.2022) e così come l’integrazione relativa alla rivalutazione delle PEO (art. 79 c. 2 lett. d), non è assoggettata ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all’art. 23 del D.lgs 75/2017Tale integrazione, infatti, deve essere inserita tra le risorse stabili NON soggette al limite in base alla disposizione di cui al comma 6 dello stesso articolo 79.

ATTENZIONE:

Al fine di agevolare gli Enti nel complesso calcolo sulla determinazione degli importi di cui sopra, si mette a disposizione un foglio di calcolo che illustra, anno per anno, le quote di incremento per ogni categoria. Per l'anno 2023 compilare l'ultima colonna con indicazione del personale in servizio al 1.1.2021, infatti l'importo si differenzia rispetto al 2020 e 2019 poichè calcolato annualmente in base agli incrementi stabiliti con decorrenza 1.1.2021.

 

Per maggiori dettagli, per analogia, si rinvia alla descrizione inserita alla pagina Rivalutazione delle PEO CCNL 2018 e Dichiarazione congiunta n. 14 CCNL 22.1.2004 e n. 1 CCNL 31.7.2009

 

Attenzione: in precedenza in base alle indicazioni della Circolare RGS n. 18 del 22.5.2018 gli Enti dovevano rettificare voci di spesa dei fondi 2016 e 2017 nonchè le tabelle 15 del Conto annuale. La Circolare definisce le modalità operative per eseguire le rettifiche richieste, confermate nelle medesime funzionalità messe in opera in ambiente SICO in calce alla tabella 15 a partire dalla rilevazione del Conto Annuale 2016,  e illustrate in dettaglio nel paragrafo “F. Le istruzioni per la rettifica della tabella 15 e della scheda SICI”. Analoga decisione si immagina possa essere adottata per il fondo 2019,2020, 2021 e 2022.

RIFERIMENTI CONTRATTUALI

CCNL 16.11.2022

ART. 79

Fondo risorse decentrate: costituzione

c.1 lett. d) importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data. IMPORTI NON SOGGETTI AL LIMITE ai sensi dell'art. 79 c.6 del CCNL 16.11.2022

c. 5. Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell’anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all’anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all’art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita.

6. La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all’art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge.

PARERI ARAN

CFL174 - Con riferimento alla corretta applicazione dell’art. 79 “Fondo risorse decentrate: costituzione” del nuovo CCNL 16.11.2022, l’incremento previsto al comma 1 lett. d) in che annualità va a regime? Ed ancora, a quale data viene fotografato il personale in servizio?

Atteso che la ratio dell’incremento in esame è quella di neutralizzare l’effetto degli incrementi stipendiali sui valori delle progressioni che gravano sul Fondo, una volta pagati gli incrementi con le decorrenze previste nella Tabella D, afferenti al 2019, 2020 e al 2021, nonché gli arretrati 2022, l’importo di incremento - a regime - sulle risorse stabili dell’anno 2023 sarà pari alle differenze tra gli incrementi a regime (1.1.2021) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali.

A titolo del tutto esemplificativo, si riporta una tabella che effettua il calcolo per un ente tipo:

vedi link https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/funzioni-locali/7571-funzioni-locali-nuovo-fondo-risorse-decentrate/13338-cfl174.html

 

Con riferimento alla tabella, si chiarisce che:

  • la colonna 1, riporta le unità di personale al 1/1/2021, senza tener conto della percentuale di part-time; nelle unità di personale sono inclusi “comandati-out” e sono esclusi “comandati-in”; sono inoltre incluse persone in aspettativa o congedo non retribuiti o parzialmente retribuiti;
  • la colonna 2 e la colonna 3 riportano gli incrementi a regime (da tabella D);
  • la colonna 4 e la colonna 5 riportano le differenze tra incremento a regime riconosciuto alla specifica posizione economica e incremento a regime riconosciuto alla posizione economica iniziale, rispettivamente su base mensile e su base annua;
  • la colonna 6 riporta le somme risultanti - ottenute moltiplicando le differenze su base annua per le unità di personale - con evidenza del totale delle stesse, che costituisce l’incremento della parte stabile del Fondo ai sensi dell’art. 79, comma 1, lett. d) del CCNL, con decorrenza 1/1/2021.

 

CF9_ Come va intesa la dichiarazione congiunta n. 4, posta in appendice al CCNL Funzioni            centrali  2016/2018, in materia di incremento delle risorse del fondo ad opera degli aumenti contrattualmente definiti (art. 76, comma 3, lett. a)?

Il d.lgs. n. 75/2017 all’art. 23, co. 2, ha previsto che “2. […] a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare  complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”.

Al fine di chiarire il proprio punto di vista sulla lettura di questa norma in combinato con la previsione del CCNL di destinare una parte degli aumenti contrattuali al Fondo risorse decentrate, come quantificati dall’ art. 76, comma 3, lett. a) del CCNL 2016/2018 sottoscritto il 12/2/2018, le parti hanno inserito la dichiarazione congiunta n. 4.

Con la pronuncia 19/SEZAUT/2018/QMIG del 9 ottobre2018, la Corte dei Conti, sez. Autonomie, in merito all’analoga fattispecie riferita al CCNL Funzioni locali, ha chiarito che le risorse che il CCNL ha destinato all’incremento del Fondo risorse decentrate trovano copertura nell’ambito delle risorse già destinate ai rinnovi contrattuali dai documenti di finanza pubblica e, di conseguenza, non determinano gli effetti finanziari espansivi che la norma dell’art. 23, co. 2, del d.lgs. n. 75/2017 è tesa a inibire.

Sulla medesima materia, l’articolo 11 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, ha disposto che il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tale norma di legge ha, dunque, confermato quanto già ritenuto dalle parti in sede di sottoscrizione del CCNL nonché il ricordato orientamento della Corte dei Conti, sez. Autonomie.

Fermo restando quanto sopra detto circa la derogabilità del limite, si precisa che la consistenza del fondo 2016 rimane comunque il parametro cui fare riferimento per il rispetto del “tetto” di cui al d.lgs. 75/2017.